Art. 5.
(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi).

      1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
      2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e alla gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, a ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione e l'uso giornaliero fino a un massimo complessivo di quaranta unità. I cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi non possono cacciare giornalmente

 

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con un numero superiore a dieci unità, fermo restando il limite massimo complessivo di detenzione di quaranta unità da cattura.
      3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
      4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta, entro i termini stabiliti dalle norme regionali, da chiunque ne abbia diritto ma, in via prioritaria, dagli ultrasessantenni, dai portatori di handicap e dagli invalidi, nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
      5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci.
      6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
      7. È vietato l'uso di richiami che non sono identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
      8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
      9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria, se non provenienti da centri di raccolta debitamente autorizzati dalle regioni o dalle province e sotto il costante controllo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il costo per ciascun esemplare non può superare i 15 euro, aggiornabili annualmente con riferimento alle sole spese di gestione degli impianti di cattura.
 

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